Autocertificazioni

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solonei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempresostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).

In breve questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62 . Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.

ESENZIONI
I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, come ad es.uso “pensione” (art.9 tab B), uso “applicazioni leggi tributarie” (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati “in carta libera”, ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopraddette.

Si segnala, in particolare l’Art. 11 della Tab. All.B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola:

11. Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso.

In allegato, per essere scaricati, si trovano i modelli di autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Dichiarazionje sostitutiva dell’atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva di certificazione